Código Civil de Italia >>
LIBRO QUARTO
- DELLE OBBLIGAZIONI
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TITOLO V
- DEI TITOLI Dl CREDITO
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CAPO IV
- Dei titoli nominativi
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ARTICOLO 2022 .-Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilità , salvo il caso di colpa.
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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