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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO X - Del contratto di agenzia >


ARTICOLO 1750 .-Durata del contratto o recesso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750: "Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373), dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme corporative o) dagli usi.

Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità".


Ver articulos: 1747 - 1748 - 1749 - 1750 - 1751 - 1751 bis - 1752 - 1753 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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