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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO I - Della vendita >

SEZIONE II - Della vendita di cose mobili >>

§ 1 Disposizioni generali - >>
ARTICOLO 1515 .-Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme corporative), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536, 1551, 1686).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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