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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO I - DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE >>

CAPO III - Dell'inadempimento delle obbligazioni >


ARTICOLO 1219 .-Costituzione in mora

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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