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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO VI - DELLE SERVITU' PREDIALI >>

CAPO II - Delle servitù coattive >

SEZIONE III - Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo >>


ARTICOLO 1050 .-Somministrazione di acqua a un fondo

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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