menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO VI - DELLE SERVITU' PREDIALI >>

CAPO II - Delle servitù coattive >


ARTICOLO 1032 .-Modi di costituzione

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).

La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.

Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.


Ver articulos: 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario