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ARTICOLO 1681 .-Responsabilità del vettore

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (2951).

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito (2951).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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